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Sez. 1, Sentenza n. 3213 del 08/10/1969 (Rv. 343215 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONTINENZA E CONNESSIONE - RILEVANZA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA PRONUNZIA DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343215-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONTINENZA E CONNESSIONE - RILEVANZA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DELLA PRONUNZIA DELLA CASSAZIONE.*

Il supremo collegio deve, sulle questioni di litispendenza, continenza e connessione, tener conto della situazione processuale del momento in cui decide, in base anche alle circostanze sopravvenute implicanti la cessazione della connessione, della continenza o della litispendenza con la conseguente sua incidenza sulla Determinazione del giudice competente. (nella specie, era cessata la litispendenza per Estinzione di uno dei giudizi gia pendente). (Conf. 1567-68, massima n 333289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)