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Sez. 5 - , Sentenza n. 13391 del 01/07/2020 (Rv. 658350 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Ici - Opposizione a rendita catastale - Deroga ex art. 2, comma 33, d.l. n. 262 del 2002 - Effetti - Incidenza su termine di proposizione del ricorso e sua decorrenza - Sussistenza - Estensione a perentorietà del termine e inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658350-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In caso di ricorso avverso la variazione dei redditi derivanti dalle operazioni catastali di aggiornamento da parte dell'Agenzia del territorio, la deroga, operata dall'art. 2, comma 33, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, all'art. 74, l. n. 342 del 2000 e al richiamato art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, ha l'effetto di rendere efficace l'aggiornamento della rendita catastale a prescindere dalla sua notificazione e di mutare la durata del termine di cui all'art. 21 cit. (da 60 a 120 giorni) e la sua decorrenza (dalla pubblicazione del comunicato e non dalla notifica al contribuente), senza estendersi, in ragione della sua specialità, alle fattispecie in essa non contemplate, quali la perentorietà del termine o l'inammissibilità, in caso di sua violazione, del ricorso, per le quali opera quanto previsto dalla norma generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 33 CORTE COST., Legge 23/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)