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Sez. 1, Sentenza n. 7562 del 09/07/1993 (Rv. 483073 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere | Sentenza dichiarativa di fallimento - Comunicazione per estratto - Termine per proporre opposizione - Decorrenza - Idoneità.
Stato
decisa il 1993-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483073-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere

La comunicazione per estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 136 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere, nei confronti dei destinatari, il termine perentorio per proporre l'opposizione di cui all'art. 18 dello stesso R.D. n. 267 del 1942, in quanto costituisce adeguata forma di conoscenza della pronunzia giurisdizionale, non diversamente dalla notificazione ed in coerenza con le peculiarità proprie della procedura concorsuale, che si riflettono anche sul regime delle impugnazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)