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Sez. 3, Sentenza n. 2496 del 12/02/1986 Ud. (dep. 26/03/1986) Rv. 172254 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - PER ATTI COMPIUTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DI TALE DISPOSIZIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - RAGIONI - MODI E LIMITI DI DEDUCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172254-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - PER ATTI COMPIUTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DI TALE DISPOSIZIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - RAGIONI - MODI E LIMITI DI DEDUCIBILITÀ.*

La incompatibilità del giudice prevista dall'art. 61 cod. proc. pen., determinata da Atti compiuti nello stesso procedimento, non dà luogo alla nullità dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. che è riferita al difetto di capacità del giudice, intesa come Mancanza dei requisiti necessari per l'Esercizio della funzione giurisdizionale e non anche al difetto di condizioni specifiche per l'Esercizio di tale funzione in un determinato procedimento; l'inosservanza delle norme concernenti la incompatibilità può essere fatta valere solamente come motivo di ricusazione nelle forme e nei termini fissati dalla legge a pena di inammissibilità, sicché, ove le parti non abbiano sperimentato il rimedio previsto dall'art. 65 cod. proc. pen., non può farsi valere la causa di incompatibilità come motivo di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 65, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)