diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 03/11/1989 Ud. (dep. 30/01/1990) Rv. 183155 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICOGNIZIONE DI PERSONE.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183155-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICOGNIZIONE DI PERSONE.*

La ricognizione personale è atto che, pur nel rispetto delle norme sull'istruzione formale, può e deve essere compiuto, alle condizioni di legge, dalla polizia giudiziaria, essendo compreso tra le "sommarie indagini" da eseguirsi nei casi di necessità ed urgenza, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 225 cod. proc. pen.). (V mass n 168584; (V mass n 156242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)