Sez. 3, Sentenza n. 2729 del 05/11/1966 (Rv. 325201 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - RICHIESTA DI INDENNIZZO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO CON MATERIALE DI RIPORTO - TITOLARITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA - ATTINENZA AL MERITO - POTERE DELLA CASSAZIONE DI RIESAMINARE LE PROVE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - RICHIESTA DI INDENNIZZO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO CON MATERIALE DI RIPORTO - TITOLARITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA - ATTINENZA AL MERITO - POTERE DELLA CASSAZIONE DI RIESAMINARE LE PROVE - ESCLUSIONE.*
La titolarita del diritto controverso (proprieta di fondo occupato per il quale si chiede indennita sostitutiva) e condizione per ottenere una decisione di merito favorevole; la relativa questione non riguarda la legittimazione ad causam, intesa come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole e contraria; conseguentemente, il riesame del materiale probatorio non e consentito in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)