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Sez. L, Sentenza n. 2701 del 17/03/1987 (Rv. 451808 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO - NULLITÀ - CONDIZIONI - CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI IL PATTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451808-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO - NULLITÀ - CONDIZIONI - CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI IL PATTO - LIMITI.*

Il patto di conglobamento della retribuzione del lavoratore subordinato è nullo ove implichi una rinuncia preventiva a diritti indisponibili ma poiché la nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ex art. 2126 cod. civ.), il patto suddetto conserva i suoi effetti nei limiti in cui possa essere controllato il rispetto dei diritti indisponibili del lavoratore. (Conf 4054/82, mass n 422011).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)