Sez. L, Sentenza n. 2701 del 17/03/1987 (Rv. 451808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO - NULLITÀ - CONDIZIONI - CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI IL PATTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO - NULLITÀ - CONDIZIONI - CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI IL PATTO - LIMITI.*
Il patto di conglobamento della retribuzione del lavoratore subordinato è nullo ove implichi una rinuncia preventiva a diritti indisponibili ma poiché la nullità non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ex art. 2126 cod. civ.), il patto suddetto conserva i suoi effetti nei limiti in cui possa essere controllato il rispetto dei diritti indisponibili del lavoratore. (Conf 4054/82, mass n 422011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)