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Sez. 2, Sentenza n. 6773 del 20/07/1994 (Rv. 487444 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Alienazione | Divieto ex art. 16 primo comma del d.P.R. n. 2 del 1959 - Scelta del pagamento del prezzo a rate - Successivo esercizio del diritto di riscatto anticipato - Estensione del divieto di alienazione.
Stato
decisa il 1994-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487444-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Alienazione

Il divieto di alienazione dell'alloggio popolare ed economico per dieci anni dall'acquisto, stabilito nel primo comma dell'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 per coloro i quali ne pagano il prezzo in unica soluzione, si applica anche a coloro che, dopo avere scelto il pagamento del prezzo con il sistema rateale, abbiano successivamente preferito esercitare il diritto di riscatto anticipato, pagando in unica soluzione il residuo presso, senza che quest'ultimi possono avvalersi del limite del contenimento del divieto entro il termine massimo di quindici anni dalla assegnazione, che è previsto dal secondo comma del predetto articolo (nel testo modificato dall'art. 8 legge 27 aprile 1962 n. 231) nella diversa ipotesi di pagamento rateale di durata eguale o superiore ai quindici anni.

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)