Sez. L, Sentenza n. 13662 del 03/07/2015 (Rv. 635957 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. - Ammissione della c.t.u. prima dell'esame dei requisiti socio economici - Nullità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ., l'ammissione della consulenza tecnica prima che sia stata verificata l'esistenza dell'interesse ad agire e dei requisiti socio economici previsti dalla legge, non comporta un "error in procedendo" sanzionato dalla legge a pena di nullità, sicché non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 0004, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)