Sez. 2, Ordinanza n. 28122 del 22/10/2025 (Rv. 676465-01)
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE - Questione di interpretazione di una norma unionale - Obbligo di rimessione per il giudice nazionale di ultima istanza - “Acte clair” e “acte éclairé” - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191 com. 2, Costituzione art. 111, Tratt. Internaz. 07/12/2020 art. 41, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)