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Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)

Testo in vigore al

Art. 5 Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione

1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.

4. Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

Art. 6 Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche

1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2. Ove gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Capo II. Tutela dei diritti connessi al diritto di autore

Art. 7 Diritto di fissazione

1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.

2. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.

Art. 8 Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

Art. 9 Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato «diritto di distribuzione»):

  1. a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

  2. b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;

  3. c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, con riferimento all’originale e alla copia della loro pellicola;

  4. d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 7, paragrafo 2.

2. Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al capo I, segnatamente all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Il diritto di distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale.

Art. 10 Eccezioni alla protezione

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

  1. a) quando si tratti di utilizzazione privata;

  2. b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

  3. c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

  4. d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Capo III. Disposizioni comuni

Art. 11 Efficacia temporale

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore, prestazione artistica, fonogramma, emissione e prima fissazione di pellicole contemplati nella presente direttiva che al 1o luglio 1994 fosse ancora tutelata dalle normative degli Stati membri in materia di diritto d'autore e di diritti connessi o che, a tale data, fosse conforme ai requisiti di tutela previsti dalla presente direttiva.

2. Il disposto della presente direttiva si applica fatta salva l'utilizzazione, in qualsiasi forma, effettuata anteriormente al 1o luglio 1994.

3. Gli Stati membri possono adottare le necessarie disposizioni di modo che si ritenga che i titolari del diritto abbiano autorizzato il noleggio o il prestito di una realizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) per la quale risulti dimostrato che è stata ceduta a terzi a tale scopo o che è stata acquistata anteriormente al 1o luglio 1994. Tuttavia, in particolare se la realizzazione è costituita da una registrazione digitale, gli Stati membri possono stabilire che i titolari abbiano il diritto di ottenere una remunerazione adeguata per il noleggio o il prestito della realizzazione.

4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 2, alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.

5. Fermo restando il paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 7, la presente direttiva non si applica ai contratti conclusi anteriormente al 19 novembre 1992.

6. Gli Stati membri possono disporre che, fatto salvo il paragrafo 7, qualora i titolari del diritto che acquisiscono nuovi diritti in base alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva abbiano espresso il loro consenso per l'utilizzazione anteriormente al 1o luglio 1994, si debba presumere che essi abbiano trasferito i nuovi diritti esclusivi.

7. Per i contratti conclusi anteriormente al 1o luglio 1994, il diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 5 si applica solo qualora gli autori o gli artisti interpreti o esecutori o coloro che li rappresentano ne abbiano presentato richiesta anteriormente al 1o gennaio 1997. In mancanza di un accordo tra i titolari del diritto in merito al livello della remunerazione, gli Stati membri possono fissare il livello di un'equa remunerazione.

Art. 12 Rapporti tra il diritto d'autore e i diritti connessi

La protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore.

Art. 13 Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 14 Abrogazione

La direttiva 92/100/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 16 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Borrell Fontelles Per il Consiglio Il presidente M. Pekkarinen