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Sez. 2, Sentenza n. 568 del 20/02/1969 (Rv. 338752 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - EMENDATIO E MUTATIO LIBELLI - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU.*
Stato
decisa il 1969-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338752-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - EMENDATIO E MUTATIO LIBELLI - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVITU.*

Per modificazione consentita della domanda, a norma dell'art.184 cod.proc.civ., deve intendersi quella che, fermi restando i soggetti, da un lato, non importi variazione del fatto giuridico a fondamento della pretesa, cioe non prospetti nuovi elementi che immutino il fatto costitutivo del diritto vantato, e, dall'altro, non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto introduttivo, un diverso oggetto della pretesa. Costituisce, per contro, modificazione non consentita tanto quella che, attraverso la immutazione del fatto costitutivo, introduca nel processo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, perche fondato su di una deduzione totalmente diversa da quella profilata nell'atto introduttivo, quanto quella che innovi l'oggetto della pretesa. (nella specie nell'atto introduttivo era stata proposta Azione 'negatoria servitutis', mentre nelle conclusioni l'attore aveva chiesto la Determinazione di una nuova Sede della non piu contestata servitu di passaggio. I giudici di merito avevano ritenuto la novita della domanda per mutatio libelli. Il SC ha giudicato esatta tale impostazione, enunciando il principio che precede). (V. 1868-67, massima n.328788 1433-67, massima n.328073 1092-67, massima n.327474).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)