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Sez. 2, Sentenza n. 23278 del 14/10/2013 (Rv. 628013 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE | Criteri ermeneutici - Principio di conservazione - Rilevanza - In caso di disposizione testamentaria suscettibile di interpretazioni alternative.
Stato
decisa il 2013-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628013-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)