Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
Testo in vigore al
Titolo I. Norme sui bilanci e sui servizi locali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1 1
1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.
2. (2) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
3. (3) Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
4. (4) I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.
5. (5) Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.
6. (6) Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.
Art. 1-bis
1. I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo di indennita' integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
Art. 1-ter 1
1. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.
2. (2) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dall'articolo 19, secondo comma, e' differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione e' immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater 1
1. Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.
2. (2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.
3. (3) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(4) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(5) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(6) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(7) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(8) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(9) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(10) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
(11) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
Art. 2
1. Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:
1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme e' comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983;
2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1) e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che dalle entrate una tantum utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982. Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, e dell'articolo 22, ultimo comma, del citato decreto-legge;2
3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).
3.1) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).
Art. 2-bis 1
1. Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune e provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente articolo 2, con la stessa periodicita' fissata per il 1983.
2. (2) Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui all'articolo 23, sesto e settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
3. (3) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 3 per il solo certificato sul bilancio. I comuni e le province sono altresi' tenuti a presentare analogo certificato sul conto consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985.6
Art. 2-ter 1
1. Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli 5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari alla differenza, purche' tale differenza non dipenda dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate una tantum ai sensi dell'articolo 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. (2) Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 2.
3. (3) Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al successivo articolo 4, primo comma, lettera a).
4. Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la ripartizione avverra' proporzionalmente.
Art. 3 1
1. Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1984.
2. (2) L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio da effettuarsi entro il 20 ottobre, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralita' spettante per l'anno precedente.
3. (3) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
4. (4) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1983.
5. (5) Il certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.
6. (5.1) Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi passivi e' subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale.
7. (6) COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
Art. 3-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
Art. 4 1
1. Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:
a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a
20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi;b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;
c) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;
d) fondo perequativo per le province, con una dotazione di lire 40 miliardi.
2. (2) La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente pro capite originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e' inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5.
3. (3) Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e, nella spesa, per servizi di carattere produttivo, per assistenza sanitaria, per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento dei beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.
4. (4) La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano piu' lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche' degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
5. (5) Essa e' comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1983.
6. (6) Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, gli enti locali, entro sessanta giorni da essa, effettuano, a pena di decadenza dal diritto al contributo perequativo, le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 4-bis 1
1. Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo perequativo per i comuni, il cui importo e' stabilito dalla legge finanziaria.
2. (2) Il fondo perequativo e' ripartito:
a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8 per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio 1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per cento;
b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La ripartizione e' effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente;
3. (3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente.
4. (4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui alle lettere a) e b).68
Art. 4-ter 1
1. Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo perequativo per le province, il cui importo e' stabilito dalla legge finanziaria.
2. (2) Il fondo perequativo e' ripartito:
a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;
c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;
d) per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La ripartizione e' effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.
3. (3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in base alla popolazione residente.
4. (4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui alle lettere a), b) e c).68
Art. 4-quater 1
1. Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e delle province - tenuto conto del disposto del precedente articolo 2-bis, dei fondi perequativi di cui ai precedenti articoli 4-bis e 4-ter e dell'aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie di comuni e province - dovra' essere assicurata la possibilita' di conseguire un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente, delle dotazioni finanziarie non inferiore al tasso programmato di inflazione.
2. (2) In ogni caso la quota parte delle risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti del 1983 provenienti dal bilancio dello Stato affluiscono nei fondi perequativi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter.
Art. 5 1
1. Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite e' calcolata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'indice di spesa e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;
b) la spesa e' decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente articolo 4;
c) la spesa e' altresi' decurtata del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti;
d) le classi di popolazione per i comuni sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre;
e) le classi per le province sono cosi' definite:
1) province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;
2) province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;
3) province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;
4) province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale.
2. (2) Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.