Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Testo in vigore al
Art. 13 Servizio di leva
1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva mentre e' iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianita' di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.
Art. 14 Accertamento della professionalita'
1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facolta' di effettuare l'accertamento della professionalita' del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.
Art. 15 Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione
1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.
2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.
3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.
4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.
Art. 16 Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici
1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.2
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 1988, N. 160.
Art. 17 Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego
1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.
2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione.
Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 18 Surrogazione dell'organo collegiale
1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o piu' argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo e' costituito.
2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.
Art. 19 Norme per i detenuti e gli internati
1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalita' cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.
2. I detenuti e gli internati hanno facolta' di iscriversi nelle liste di collocamento e, finche' permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.
3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
4. Quando viene svolta un'attivita' lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennita' di cui al comma 3 non e' cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianita' figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.
6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.
7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attivita' artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.
Art. 20 Organi provinciali del collocamento e ricorsi
1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione.
3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.
4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3.
Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.
Art. 21 Disposizioni in materia di apprendistato
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'eta' del lavoratore.
La durata dell'apprendistato non puo' essere superiore a 5 anni.
3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facolta' di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.
4. Per le imprese che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato.
5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'eta' massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.
6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 22 Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955
1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368
Titolo II. Esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro
Art. 24 Istituzione delle agenzie per l'impiego
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, e' istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di:
a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti piu' deboli nel mercato del lavoro;
d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attivita' delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonche' della loro attivita' con quella degli organi periferici del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualita' di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonche' gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potra' essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore e' scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalita' e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso puo' essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.
5. Presso le agenzie puo' essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle universita', restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
6. Per lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.
7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facolta' di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo, comma 1.
8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 25 Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego
1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.
2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.
Art. 26 Sanzioni
1. L'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 27. - 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.
2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.
3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato".
Art. 27 Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli
1. Nell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 459, i primi sette commi sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.
I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto.
I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato.
I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo".
Art. 28 Rapporto all'Ispettorato provinciale del lavoro
1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 26, secondo e terzo capoverso, e 27, secondo e terzo capoverso, e' presentato all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio.
Art. 29 Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori; addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini di coordinare l'attivita' dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 30 Copertura finanziaria
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge e' valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi, di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonche' per il potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego.
2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130 miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: "Servizio nazionale dell'impiego", "Agenzie del lavoro sperimentale" e "Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata"; quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: "Potenziamento dei servizi statali dell'impiego", "Agenzie del lavoro sperimentali" e "Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 31 Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI