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Sez. 3, Sentenza n. 3455 del 21/06/1979 (Rv. 399873 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - IMPLICITA - CONDIZIONI - RIATTIVAZIONE MEDIANTE RICHIAMO NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399873-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - IMPLICITA - CONDIZIONI - RIATTIVAZIONE MEDIANTE RICHIAMO NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - ESCLUSIONE.*

La domanda ritualmente introdotta nel processo deve ritenersi abbandonata se, riproposte specificamente altre istanze all'atto della rimessione della causa al collegio, non sia stata oggetto di conclusioni definitive dinanzi all'istruttore, e a riattivarla non puo valere il richiamo ad essa fatto nella comparsa conclusionale in quanto a quest'ultima e assegnata dall'art 190 cod proc civ la sola funzione di illustrare le conclusioni gia precisate. (Conf 2974/76, mass n 381739).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)