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Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara

Testo in vigore al

Art. 77 Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

2. L'iscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tali norme alcuna liquidazione, per far valere i contributi suddetti alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Il supplemento di pensione spettante ai sensi del citato articolo e' determinato a norma dell'art. 4, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed e' riversibile a favore della famiglia, ue, condo le disposizioni dell'art. 74 del presente testo unico.

Sezione II. Personale navigante

Capo IV. Disposizioni speciali

Art. 51 Pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952

2. I periodi di navigazione compiuti dal 1 luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", deceduti anteriormente al 1 agosto 1952, senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, e' stabilita al 1 dicembre 1960.
Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione del precedente art. 46, terzo comma.

Art. 53 Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilita' derivante da lesioni o infermita' conseguenti a reati la corresponsione della pensione ai superstiti

2. Non puo' lire del diritto alla pensione prevista dall'articolo 36 (del presente testo unico l'iscritto che sia rimasto inabile allo esercizio della navigazione per lesioni od infermita' incontrate nel commettere reati di cui alla parte terza del Codice della navigazione o per violazione delle leggi sulla pesca.
Nel caso previsto dal precedente comma, la moglie ed i figli minorenni della persona che abbia riportato ferite o contratta infermita' per una delle cause suaccennate, o, in mancanza di questi, i genitori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 44 del presente testo unico avranno diritto, fino a quanto vive l'invalido, alla pensione che ad esso sarebbe spettata.

Art. 54 Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontari al servizio militare straniero

2. Perde diritto a conseguire pensione o sussidio l'iscritto nella gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tale motivo perduta la cittadinanza ai sensi di legge.
Qualora pero' l'iscritto ricuperi la cittadinanza nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio.

Art. 55 Trattamento di pensione in caso di condanna penale

2. Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato:

  1. a) se si tratta di condanna temporanea, la pensione sara' corrisposto alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrera' nei suoi diritti;

  2. b) se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Art. 56 Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare

2. Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano piu' notizie di un iscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso marittimo gia' aventi diritto a pensione o i genitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 44 del presente testo unico, possono conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora peru' dalla competente autorita' sia stato redatto l'atto previsto dagli artt. 206 e 211 del Codice della navigazione.
Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi dell'iscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato tra gli equipaggi di navi straniere, e del quale manchino notizie, purche' dalla competente autorita' sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.
Qualora l'iscritto torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di se' o si abbiano di lui notizie, egli rientrera' nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.

Art. 57 Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara

2. I benefici previsti dal presente testo unico si applicano anche nelle persone di nazionalita' straniera imbarcate in servizio su navi nazionali quando dalle leggi dello Stato straniero, cui le persone appartengono, siano accordati equivalenti benefici agli italiani imbarcati su navi dello Stato stesso o tale trattamento di reciprocita' risulti da apposite convenzioni.

Art. 58 Incedibilita', impignorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni

1. Art. 49 regio decreto-legge 216 ottobre 1919, n. 1996.

2. Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

Art. 59 Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione

1. Art. 50 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; art. 20 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

2. Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto.
Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per lia liquidazioni nelle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.