Sez. 2, Sentenza n. 220 del 24/01/1969 (Rv. 338167 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ANTERIORE MORTE DEL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AL DOMICILIO REALE DELLA PARTE - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ANTERIORE MORTE DEL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AL DOMICILIO REALE DELLA PARTE - LEGITTIMITA.*
La morte del procuratore domiciliatario fa venir meno l'elezione del domicilio presso di lui e la rappresentanza delle parti per mezzo di lui costituita. Pertanto, in caso di morte del procuratore anteriormente alla notificazione di un atto di riassunzione di un processo interrotto, questo atto deve ritenersi notificato ritualmente nel domicilio reale della parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)