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Sez. L, Sentenza n. 1022 del 08/02/1985 (Rv. 439171 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - DI SCIENZA O DI NOTIZIA E "DE RELATO" - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA PERSONA GIURIDICA - ESCLUSIONE EX ART. 2739 COD. CIV.DELLA POSSIBILITÀ DI DEFERIRGLI UN GIURAMENTO "DE VERITATE" PER FATTI NON COMPIUTI DA LUI PERSONALMENTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439171-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - OGGETTO - DI SCIENZA O DI NOTIZIA E "DE RELATO" - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA PERSONA GIURIDICA - ESCLUSIONE EX ART. 2739 COD. CIV.DELLA POSSIBILITÀ DI DEFERIRGLI UN GIURAMENTO "DE VERITATE" PER FATTI NON COMPIUTI DA LUI PERSONALMENTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2739, secondo comma, cod.civ. - interpretato nel senso che esso escluda la possibilità di deferire al legale rappresentante di una persona giuridica un giuramento de veritate per fatti che, pur inerenti alla persona giuridica, non siano stati compiuti da lui personalmente - prospettata - in relazione agli artt.3 e 24 cost. È manifestamente infondata, atteso che, mentre il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 postula l'uguaglianza delle situazioni (la quale non ricorre per i soggetti dei quali l'uno sia legittimato sostanzialmente e l'altro solo processualmente), il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 deve esercitarsi in conformità alle norme di diritto sostanziale e processuale. (V 3495/81, mass n 414094; (V 1033/80, mass n 404492; (V 387/71, mass n 349971).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)