Sez. 1, Sentenza n. 853 del 11/03/1976 (Rv. 379520 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ASTRATTEZZA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DI UN RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE DELLA PROVA E DELL'INDICAZIONE DI DETTO RAPPORTO - ESONERO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ASTRATTEZZA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DI UN RAPPORTO FONDAMENTALE - ONERE DELLA PROVA E DELL'INDICAZIONE DI DETTO RAPPORTO - ESONERO.*
L'astrattezza, per quanto relativa, della promessa di pagamento e della ricognizione di debito, con la conseguente inversione dello Onere della prova, di cui all'art 1988 cod civ, riguarda la presunzione dell'esistenza di un rapporto fondamentale. Di conseguenza, la parte che fa valere quel titolo (nella specie, un titolo cambiario, fatto valere come chirografo) e esonerata dallo Onere non solo di provare ma anche di indicare il rapporto causale sottostante. (contra 3372/69, mass n 343448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)