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REGOLAMENTO (CEE) N. 349/81 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 1981 che istituisce un dazio antidumping definitivo su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che nel dicembre 1979 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comitù «Marchù commun» de l'industrie des engrais azotùs et phosphatùs a nome di produttori che rappresentano la parte notevole della produzione comunitaria di concimi contenenti una soluzione di urea-nitrati di ammonio; che nella denuncia venivano comprovati l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti simili originari degli Stati Uniti d'America, nonchù il notevole pregiudizio da esse derivante specialmente in Francia e nella Repubblica federale di Germania;

considerando che gli elementi suddetti erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine; che la Commissione ha pertanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 un avviso di apertura di procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

considerando che durante l'indagine preliminare, basata su un periodo che copre l'anno civile 1979, la Commissione ha tenuto conto del fatto che nessuna delle società americane notoriamente interessate, che vendono il prodotto in questione sul mercato interno, esclusa l'Allied Chemical Corporation, ha fornito le informazioni ritenute necessarie per stabilire il valore normale nù ha acconsentito alle indagini in loco; che la Commissione, ai fini del calcolo del valore normale, si è dovuta basare pertanto sulla documentazione fornita dall'Allied Chemical Corporation; che le informazioni relative ai prezzi all'esportazione sono state reperite presso l'Allied Chemical Corporation nonchù presso vari mediatori; che la Commissione, avendo stabilito su questa base che le esportazioni del prodotto in causa erano oggetto di dumping con un margine ponderato del 12,2 % in media e che esistevano sufficienti elementi di prova circa il pregiudizio derivante dalla loro immissione in consumo nella il e che gli interessi della Comunità medesima richiedevano un intervento immediato al fine di prevenire un ulteriore pregiudizio durante la procedura, con regolamento (CEE) n. 2182/803 ha imposto un dazio provvisario antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America; che l'Allied Chemical Corporation si era offerta di assumere l'impegno, giudicato accettabile, di aumentare i prezzi all'esportazione ed era stata pertanto esonerata da tale dazio provvisorio; che a seguito del riesame del valore normale l'Allied Chemical Corporation ha rinunciato a questo impegno;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3144/804 è stata prorogata l'applicazione di tale dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi;

considerando che nel corso del successivo esame dei fatti, ultimato dopo l'istituzione del dazio provvisorio antidumping, le parti interessate hanno avuto l'occasione di esporre per iscritto la loro posizione, di essere intese dalla Commissione, di esprimere oralmente i loro punti di vista, di prendere visione delle informazioni di carattere non riservato utili ai fini della difesa dei loro interessi nonchè di essere informate circa i fatti e le considerazioni principali sulla cui base sarebbe stata adottata una determinazione definitiva; che i ricorrenti e la maggior parte degli esportatori e degli importatori interessati si sono avvalsi di questa possibilità rendendo noto il loro punto di vista per iscritto o verbalmente;

considerando che vari produttori ed esportatori, che sono stati invitati a fornire informazioni alla Commissione durante l'esame preliminare, hanno successivamente manisfestato l'intenzione di fornire le informazioni desiderate circa il valore normale ed i prezzi all'esportazione; che la Commissione ha pertanto deciso di svolgere indagini presso l'Agrico Chemical Company (Tulsa), la Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation (Savannah), la Columbia Nitrogen Corporation (Augusta) e la BCM Incorporated (Memphis) nonchù di procedere ad un'ulteriore indagine presso l'Allied Chemical Corporation (Morristown) al fine di aggiornare l'informazione ricevuta originariamente; che la Commissione ha ottenuto ulteriori informazioni dall'International Ore and Fertilizer Corporation (New York), dalla Transcontinental Fertilizer Corporation (Philadelphia e dall'Unifert Europe SA, Comagri SA, Essochem Belgium, unie van Kunstmestfabrieken e Helm Duengemittel GmbH nella Comunità;

considerando che per determinare l'esistenza del dumping la Commissione ha paragonato i prezzi praticati all'esportazione verso la Comunità con il valore normale del prodotto considerato; che, per le società interessate che vendono concimi contenenti soluzione di azoto sul mercato interno statunitense, il valore normale è stato fissato sulla base dei prezzi da esse praticati su tale mercato dal 1° gennaio al 30 settembre 1980, escluse le vendite effettuate nei punti di smercio al minuto dalle filiali delle società, vendite che non sono state considerate avvenute allo stesso livello commerciale delle vendite all'esportazione destinate ai distributori della Comunità;

considerando che tuttavia per la Columbia Nitrogen Corporation, le cui vendite sul mercato interno del prodotto in oggetto sono state effettuate in perdita durante il periodo d'indagine succitato, il valore normale è stato stabilito sulla base dei costi di produzione maggiorati di un margine ragionevole per le spese generali e gli utili, per il terzo trimestre 1980, periodo durante il quale detta società ha effettuato l'unica vendita all'esportazione del 1980 ed il suo nuovo impianto di produzione è stato operativo per la prima volta in normali condizioni di funzionamento; che, tenuto conto del rapporto capitale proprio/capitale mutuato di detta società, è stato considerato ragionevole un margine di profitto dell'1 % soltanto;

considerando che, nel caso delle vendite all'esportazione effettuate da mediatori che non vendono il prodotto in questione sul mercato interno statunitense nù in quantitativi notevoli a paesi terzi, il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo al quale essi hanno acquistato presso i loro fornitori i quantitativi destinati all'esportazione;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare per il prodotto in causa venduto per l'esportazione verso la Comunità;

considerando che nel caso delle importazioni effettuate dall'Essochem Belgium e dall'UKF si è dovuto calcolare il prezzo all'esportazione sulla base del prezzo a quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti poichù ambedue gli importatori succitati erano legati da contratti di associazione con i rispettivi esportatori; che, ai fini di tale calcolo, si è tenuto conto di un regionevole margine per le spese generali e gli utili, stimato al 3 %;

considerando che i confronti sono stati effettuati per ogni singola transazione sulla base del prezzo franco fabbrica per tutti i produttori i cui impianti sono stati visitati; che per la BCM Inc., ditta che vende sul mercato d'esportazione e sul mercato interno, il confronto è stato effettuato a livello franco-spedizione, cioè a livello franco fabbrica o a quello franco terminale;

considerando che la maggior parte delle ditte ispezionate ha chiesto che ai fini di un adeguato confronto sia tenuto conto delle differenze nei costi di distribuzione e di vendita sul mercato interno e su quello delle esportazioni nonchù delle differenze nelle condizioni di pagamento;

considerando che la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla paragonabilità dei prezzi dovute al carattere variabile dei costi di distribuzione e di vendita, delle retribuzioni degli operatori, delle condizioni di pagamento e di sconto per acquisto in contanti, allorchù le relative allegazioni erano sufficientemente motivate;

considerando che da tale esame è risultato che le esportazioni realizzate dall'Agrico Chemical Company durante il periodo di riferimento non sono state oggetto di dumping; che per le altre ditte ispezionate i margini di dumping rilevati sono stati del 6,5 % per l'Allied Chemical Corporation, del 5,0 % per la Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation, del 10 % per la Columbia Nitrogen Corporation e del 7,6 % per la BCM Incorporated;

considerando che, per i mediatori che hanno acquistato talvolta i prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità da diversi non noti alla Commissione, il margine di dumping è stato ritenuto pari alla media ponderata del margine di dumping constatato per le società oggetto dell'indagine e per le quali è stata comprovata l'esistenza del dumping; che il margine di dumping così stabilito è del 6,5 %

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria, in particolare a quella francese, le considerazioni che hanno portato all'istituzione di un dazio provvisorio rimangono valide; che dalle ulteriori informazioni ricevute dalla Commissione dopo l'istituzione di tale dazio provvisorio risulta che le importazioni dei prodotti in questione dagli Stati Uniti in Francia, effettuate con pratiche di dumping tra il giugno ed il settembre 1980, sono state dell'ordine di 206 835 tonnellate, escluse 21 600 tonnellate per i prodotti esportati dall'Agrico Chemical Company e non ritenuti oggetto di dumping, rispetto ad una cifra di 137 950 tonnellate per il corrispondente periodo del 1979, il che costituisce un incremento del 50 % almeno;

considerando che, per quanto si sia registrato un notevole rialzo nel prezzo delle esportazioni statunitensi durante il 1980, il prezzo di rivendita dei concimi contenenti soluzione di azoto in Francia impedisce tuttora ai produttori francesi di vendere il loro prodotto ad un prezzo superiore ai costi, a causa dell'ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime nell'agosto 1980;

considerando che la Commissione ha esaminato l'affermazione di vari esportatori ed importatori secondo i quali l'industria francese ha sfruttato integralmente il suo potenziale produttivo concentrandosi però sui concimi azotati solidi e che pertanto non era in grado di produrre ulteriori quantitativi di soluzione di azoto; che, dai fatti constatati dalla Commissione, emerge che l'industria francese potrebbe aumentare notevolmente la sua produzione di soluzione pur mantenendo l'attuale volume di concimi azotati solidi;

considerando che la Commissione ha inoltre esaminato l'eventualità che il pregiudizio fosse causato da altri fattori i quali, singolarmente o combinati, potrebbero incidere negativamente sull'industria comunitaria; che in tale contesto è stato constatato che il livello di consumo dei concimi contenenti soluzione di azoto in Germania e in particolare in Francia, principali sbocchi per le esportazioni statunitensi nella Comunità è aumentato notevolmente negli anni recenti; che inoltre il volume delle importazioni non oggetto di dumping provenienti dall'Agrico Chemical Company è stato relativamente ridotto rispetto alle importazioni totali ed ha rappresentato soltanto il 17 % delle stesse nel 1980; che l'incidenza di queste importazioni non oggetto di dumping sul mercato dei concimi contenenti soluzione di azoto è stata valutata isolatamente rispetto a quella delle importazioni oggetto di dumping; che il notevole ed improvviso incremento constatato dal 1978 in poi per le importazioni oggetto di dumping di concimi contenenti soluzione di azoto ed i prezzi ai quali dette esportazioni sono state messe in vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a concludere che le esportazioni americane di concimi contenenti soluzione di azoto oggetto di dumping hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria interessata;

considerando che pertanto, per salvaguardare gli interessi della Comunità, è necessario imporre un dazio antidumping definitivo sui concimi contenenti soluzione di azoto originari degli Stati Uniti d'America il quale, data l'entità del pregiudizio causato, deve essere pari ai margini di dumping rilevati e riscuotere definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio, nei limiti dei margini di dumping riscontrati nelle transazioni effettuate per le società che hanno assunto impegni accettati dalla Commissione e del tasso del dazio definitivo per tutte le altre importazioni;

considerando che è opportuno escludere i prodotti esportati dall'Agrico Chemical Company dall'applicazione del dazio e dalla riscossione definitiva degli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio poichù, secondo le constatazioni fatte, tali esportazioni non sono state oggetto di dumping;

considerando che l'Allied Chemical Corporation, la Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation, la Columbia Nitrogen Corporation, la BCM Incorporated, l'International Ore and Fertilizer Corporation l'Interore Corporation Inc. e la Transcontinental Fertilizer Corporation, hanno volontariamente assunto l'impegno di rialzare i loro prezzi sino ad un livello che elimini ma non superi i margini di dumping riscontrato; che la Commissione ha accettato tali impegni;

considerando che è pertanto opportuno escludere dall'applicazione del dazio le importazioni dei prodotti interessati esportati da dette società,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sui concimi contenenti una soluzione di urea e di nitrato di ammonio, della sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 31.02-90, originari degli Stati Uniti d'America.

2. L'aliquota del dazio è pari al 6,5 % del valore in dogana determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci5.

3. Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali si applicano a questo dazio.

Art. 2

Il dazio antidumping definitivo istituito in virtù dell'articolo 1 non si applica ai concimi composti di urea e nitrato di ammonio in soluzione esportati dalle seguenti imprese statunitensi: Agrico Chemical Company, BCM Incorporated, Kaiser Aluminum Domestic and International Sales Corporation, Columbia Nitrogen Corporation, Allied Chemical Corporation, International Ore and Fertilizer Corporation, Interore Corporation Inc. e Transcontinental Fertilizer Corporation.

Art. 3

Gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2182/80 sono riscossi definitivamente a concorrenza del:

— 10 ù per le importazioni effettuate dall'Unie van Kunstmestfabrieken, provenienti dalla Columbia Nitrogen Corporation;

— 7,6 % per le importazioni effettuate dall'Essochem Belgium, provenienti dalla Exon Chemical International Supply Company;

— 5 % per le importazioni dei prodotti Kaiser effettuate dalla Comagri SA, provenienti dalla Transcontinental Fertilizer Corporation;

— 6,5 % per le altre importazioni, escluse quelle dei prodotti Agrico, effettuate dalla ditta Helm Duengemittel GmbH, provenienti dalla Intsel Corporation, New York, nonchù tutte le importazioni di concimi composti di urea e nitrato di ammonio in soluzione provenienti dall'Agrico Chemical Company, sulle quali gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio non sono riscossi a titolo definitivo.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS