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Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, al controllo della sussistenza dei requisiti nei confronti degli istituti di patronato gia' costituiti.

3. Il Ministro dispone la revoca del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti degli istituti di patronato ove risultasse la mancanza dei requisiti necessari.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attivita' svolta.

Art. 5

1. Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati in base a norme vigenti per il personale degli enti pubblici, nonche' le anticipazioni erogate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti suddetti in conto dei contributi al finanziamento che, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, risultino spettanti agli istituti medesimi in sede di ripartizione definitiva dei fondi disponibili nei vari esercizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO