diritto.io

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato

Testo in vigore al

Art. 80

1. Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa l'esposizione economico - finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione.26

Della responsabilità dei pubblici funzionari.

Art. 81

1. I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

2. La responsabilita' dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

3. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

4. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

Art. 82

1. L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, e' tenuto a risarcirlo.

2. Quando l'azione od omissione e' dovuta al fatto di piu' impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Art. 83

1. I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

2. I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

3. Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia, a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, puo' condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 84

1. La Corte dei conti, quando riconosca la regolarita' dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facolta' di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.

2. Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreche' questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 85

1. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori anche prima del giudizio del conto.

Art. 86

1. I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908, n. 693.

2. Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilita', e' applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non piu' di sei mesi.

3. I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.

Art. 87

1. Il presente decreto andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

2. Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.

3. Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle aministrazioni facolta' piu' ampie di quelle consentite dal presente decreto.

Art. 88

1. Il Governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, con facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

Art. 89

1. Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60 si applicano anche a quelli gia' resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilita' relative alle gestioni fuori bilancio.

2. Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, e' rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.

Art. 90

1. Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84, lo svincolo delle cauzioni gia' prestate e non piu' richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarita' delle gestioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - De' Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 161. - Granata.