Sez. L, Sentenza n. 2921 del 10/05/1985 (Rv. 440673 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - RIPROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA ISTANZA RIGETTATA DAL GIUDICE GIÀ INVESTITO DEL MERITO DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - DECLARATORIA DELLA COMPETENZA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO E ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - INDICAZIONI COME COMPETENTE DEL GIUDICE GIÀ ADITO PER IL MERITO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - RIPROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA ISTANZA RIGETTATA DAL GIUDICE GIÀ INVESTITO DEL MERITO DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - DECLARATORIA DELLA COMPETENZA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO E ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - INDICAZIONI COME COMPETENTE DEL GIUDICE GIÀ ADITO PER IL MERITO - NECESSITÀ.*
Nel caso in cui la medesima richiesta di provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (nella specie, reintegrazione di lavoratori licenziati), rigettata dal giudice già investito del merito della causa, sia riproposta davanti ad altro giudice e questi dichiari la propria Competenza in ordine a detta richiesta, accogliendola, si determina un conflitto positivo di Competenza, che è denunciabile - dalla parte interessata - mediante istanza di regolamento e va risolto - dalla S.C. - con il riconoscimento della spettanza della Competenza del giudice già adito per il merito. (V 6387/83, mass n 431119; (V 860/83, mass n 425617; (V 6198/82, mass n 423870).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)