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Sez. 5, Ordinanza n. 27278 del 21/10/2024 (Rv. 672724-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento in rettifica nei confronti di socio di società di capitali - Opzione dei soci per il regime di trasparenza fiscale - Litisconsorzio necessario - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672724-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opzione per il regime fiscale per trasparenza, che determina l'imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, pur espressamente rivolta alle società

di persone, può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque di accertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)