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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 (Rv. 651884 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Verifica della legittimazione del creditore istante - Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651884-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1241, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)