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Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/12/1981 Ud. (dep. 26/04/1982) Rv. 153450 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - PER USO PERSONALE TERAPEUTICO O NO - DESTINAZIONE PROVATA - ANTIGIURIDICITÀ PENALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153450-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - PER USO PERSONALE TERAPEUTICO O NO - DESTINAZIONE PROVATA - ANTIGIURIDICITÀ PENALE - ESCLUSIONE.*

La detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti, che integra il reato previsto dall'art. 72 della legge n. 685 del 1975, diviene giuridicamente indifferente - salvo a legittimare nei casi previsti dalla legge interventi di sostegno a carattere amministrativo - nonostante la sua conformità alla figura astratta di reato, nell'ipotesi di provata destinazione della sostanza stessa ad uso personale terapeutico o no, in virtù delle cause di giustificazione previste all'art. 80 della legge. (la Cassazione ha chiarito che - nell'attuare, seguendo le indicazioni provenienti dai più qualificati organismi internazionali operanti nel settore e le esperienze maturate in paesi con il nostro presentanti una affinità socio-culturale, una strategia differenziata nella lotta all'espansione del fenomeno dell'abuso di quelle sostanze e farmaci di cui molti si avvalgono per modificare il loro stato mentale e per influire sulle loro sensazioni fisiche e che descrittivamente vengono indicate con il nome di "droga" - il nostro legislatore, operando le sue scelte di politica criminale, pur essendo orientato nel senso di "voler escludere ogni carattere criminoso nel fatto di chi detiene, per uso esclusivamente personale, anche non terapeutico, modiche quantità di sostanze stupefacenti", non ha, tuttavia, proceduto ad una decriminalizzazione radicale, con susseguente pieno riconoscimento alla liceità del comportamento, prima vietato, dell'uso personale delle cosiddette "droghe leggere", ma ha prudentemente preferito seguire, con scelta tecnica discutibile, la strada di limitare la portata del precetto penale, mediante la previsione di cause oggettive di esclusione del reato che, come è noto, eliminano l'antigiuridicità penale del fatto, che resta, tuttavia, di regola vietato). (nulla in termini; sulla natura di causa di giustificazione delle ipotesi disciplinate all'art. 80 della legge, V. Mass. Nn. 149502, 149142, 149138, 147393, 147382, 145964, 145708, 144952, 144617).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)