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Sez. L, Sentenza n. 8177 del 22/07/1991 (Rv. 473277 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Retribuzione degli autoferrotranvieri soggetta a contribuzione previdenziale - Premi di anzianità corrisposti nel corso del rapporto di lavoro - Inclusione nella retribuzione imponibile - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473277-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

La disposizione dell'art. 5, lett. f), n, 7, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), la quale esclude dalla retribuzione degli autoferrotranvieri soggetta a contribuzione previdenziale "le indennità ed i premi di anzianità e di buonuscita", comprende - a differenza di quanto disposto dall' art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - anche i premi di anzianità corrisposti nel corso del rapporto al maturare di una determinata anzianità di servizio e non soltanto i premi o le indennità corrisposti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)