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Sez. U, Sentenza n. 5944 del 24/03/2016 (Rv. 638989 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Ricorso per cassazione sull'impugnazione degli atti di liquidazione - Cessione del credito del ricorrente - Effetti - Inammissibilità del ricorso del cedente e dell'intervento del cessionario - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638989-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Qualora il creditore ammesso al passivo ricorra per cassazione in ordine all'impugnazione degli atti di liquidazione dei beni della società in amministrazione straordinaria e successivamente ceda il credito a terzi, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; è inammissibile, altresì, l'intervento in giudizio del cessionario del credito, giacché questo non è l'oggetto dell'accertamento, ma solo il presupposto della legittimazione attiva in ordine alla domanda di accertamento dell'invalidità degli atti dispositivi posti in essere dal commissario straordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 62, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 63, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)