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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25391 del 25/10/2017 (Rv. 646626 - 02)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Ammissibilità - Condizioni - Irregolarità della notificazione del decreto - Insufficienza - Nullità della notificazione - Necessità - Limiti - Onere della prova - Oggetto.
Stato
decisa il 2017-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646626-02

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo occorre che l'opponente provi di avere avuto, a causa della irregolarità della sua notificazione, una conoscenza "non tempestiva" del monitorio, avendola acquisita dopo il termine per la proposizione di opposizione tempestiva, ovvero in un momento in cui l'opposizione non poteva essere più adeguatamente predisposta e proposta: tale onere può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ed in particolare, trattandosi di un fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo rappresentato da come e quando la detta conoscenza sia avvenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)