Sez. 3 - , Ordinanza n. 14272 del 08/06/2017 (Rv. 644639 - 01)
POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") | Convenzione implicante la concessione del godimento di un immobile - Possesso idoneo all'usucapione o mera detenzione - Accertamento relativo – Criteri.
POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI")
Per stabilire se, in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine accertare se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)