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Sez. L, Sentenza n. 1688 del 12/05/1976 (Rv. 380454 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONTINUITA - CONDIZIONI - OSSERVANZA DI UN ORARIO - MANCANZA DI INTERRUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380454-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - CONTINUITA - CONDIZIONI - OSSERVANZA DI UN ORARIO - MANCANZA DI INTERRUZIONE - IRRILEVANZA.*

Per la sussistenza del carattere della continuita della prestazione di lavoro non occorre che l'opera sia prestata senza interruzione o con l'osservanza di un orario prestabilito, essendo invece sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo giuridico di compiere determinate prestazioni e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, laddove le modalita di esplicazione possono manifestarsi in modo diverso e variabile, in relazione alla natura delle mansioni ed alle esigenze dell'impresa. (Conf 215/75, mass n 373406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)