Sez. 6, Sentenza n. 4375 del 20/12/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 215287 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - GARANZIA GIURISDIZIONALE | Consenso alla estradizione - Revocabilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - GARANZIA GIURISDIZIONALE
In tema di estradizione per l'estero, il consenso ritualmente prestato alla estradizione dall'interessato non è revocabile, trattandosi di un atto da considerare alla tregua di un negozio unilaterale non suscettibile di revoca, esplicita o implicita, in quanto non può farsi dipendere dalla volontà della parte che, per libera scelta, ha prestato il consenso, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 701 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 701 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 717 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 202, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)