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Sez. 2, Sentenza n. 2516 del 18/10/1967 (Rv. 329845 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - ADESIVO - ADESIVO DIPENDENTE - CARATTERI - INTERESSE DEL TERZO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTO.*
Stato
decisa il 1967-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329845-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - ADESIVO - ADESIVO DIPENDENTE - CARATTERI - INTERESSE DEL TERZO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTO.*

L'intervento adesivo dipendente e caratterizzato dall'interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata(effetti indiretti o riflessi del giudicato) e del fatto che l'interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il tema del contendere fra le parti principali, ma si limita ad interloquire nella lite tra altri gia pendente, che e, e rimane, l'unica dibattuta nel processo. Il detto interesse che muove il terzo va ravvisato in cio che, quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto, tuttavia la decisione resa inter partes, verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilita di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale e legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite. (nella specie, insorta lite tra il coniuge superstite ed un terzo intorno alla validita di un testamento olografo, con cui il de cuius avrebbe lasciato il suo patrimonio al terzo, erano intervenute in causa ad adiuvare la posizione del coniuge superstite alcuni parenti in quinto grado del de cuius. I giudici di merito, rilevato che i parenti in quinto grado possono succedere ex lege solo in Mancanza del coniuge e che la pendenza di altro giudizio per nullita del matrimonio del de cuius non rendeva attuali e concreti i diritti di detti parenti sull'eredita, essendo solo eventuale l'esito favorevole di quella lite, avevano negato la legittimazione di detti parenti all'intervento. La Corte regolatrice, andando in diverso avviso, ha rilevato che i detti parenti entro il quinto grado erano concretamente interessati ad evitare che le loro aspettative e ragioni potessero rimanere pregiudicate da un giudicato, ancorche reso inter alios, che avesse affermato l'autenticita del testamento e quindi la prevalenza dell'erede testamentario sui legittimi, rendendo piu difficoltosa ogni futura possibilita di attuazione dei loro diritti sull'eredita, in ipotesi che fosse dichiarato nullo, nell'altro giudizio, il matrimonio del de cuius. Ha enunciato, al riguardo, i principi che precedono).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 583, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)