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Sez. U, Sentenza n. 5000 del 20/07/1983 (Rv. 429878 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO NEL TERMINE PRESCRITTO - RICHIESTA DEL RESISTENTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DELIBAZIONE DEL RICORSO STESSO AI FINI DELLA STATUIZIONE SU DETTA RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429878-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO NEL TERMINE PRESCRITTO - RICHIESTA DEL RESISTENTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DELIBAZIONE DEL RICORSO STESSO AI FINI DELLA STATUIZIONE SU DETTA RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ.*

L'improcedibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per omesso deposito nel termine prescritto, non osta, a fronte della richiesta del resistente di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ., ad una sommaria delibazione del ricorso stesso, al fine di accertare l'eventuale mala fede o colpa grave della parte istante e di statuire di conseguenza su detta richiesta avversaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)