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Sez. 1, Sentenza n. 4436 del 17/10/1977 (Rv. 388035 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECORRENZA OPE LEGIS - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA DECORRENZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388035-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECORRENZA OPE LEGIS - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLA DECORRENZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - INSUSSISTENZA.*

Poiche l'Obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio decorre, ope legis, dal passaggio in giudicato della sentenza che lo dispone, annotata nei registri dello stato civile (art 10 della legge primo dicembre 1970 n 898), la mancata specificazione di detta decorrenza, da parte del giudice del merito, non configura vizio di omessa pronuncia, denunciabile con ricorso per Cassazione. (V 3308/74, mass n 371829).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)