Sez. 1, Sentenza n. 5755 del 03/10/1983 (Rv. 430629 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE FATTA VALERE NELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE FATTA VALERE NELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
Anche con riguardo alla Competenza per territorio, trova applicazione il principio generale secondo il quale la Competenza deve essere determinata in base alla domanda ed a prescindere dalla sua fondatezza (salvo il caso in cui la prospettazione dell'attore si presenti come mero artificio per eludere il giudice naturale). Pertanto, con riguardo a causa relativa a rapporto obbligatorio, l'individuazione del foro facoltativo, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., va effettuata alla stregua dell'obbligazione fatta valere dall'attore, anche quando il convenuto contesti "in radice" l'esistenza dell'obbligazione stessa ed indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza di tale eccezione. (V 364/82, mass n 418061; (V 1818/81, mass n 412499).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)