Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 (Rv. 658272 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO | Buona fede - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Presupposti - Elementi positivi idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 589 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)