Sez. 5, Sentenza n. 17645 del 06/08/2014 (Rv. 632475 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale ex art. 7 della legge n. 289 del 2002 - Presentazione della dichiarazione - Indicazione del reddito d'impresa, di lavoro autonomo o agrario - Condizione essenziale - Assenza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
L'istanza di definizione automatica ex art. 7, comma 3, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non produce alcun effetto se il contribuente non ha indicato, nella relativa dichiarazione, il reddito d'impresa, mancando la stessa di una condizione essenziale perché la sua presentazione possa produrre il beneficio invocato.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 com. 3 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)