diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2229 del 16/03/1996 (Rv. 496396 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Redditi percepiti in Italia da non residente - Qualificazione come redditi di impresa - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496396-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

Per la tassazione, quale reddito d'impresa, di proventi percepiti in Italia da "non residente", non è sufficiente la loro qualificabilità come reddito d'impresa in base alle previsioni dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, occorrendo, ai sensi dell'art. 19 primo comma n. 5 dello stesso decreto, l'ulteriore requisito (non richiesto per i residenti) della loro inerenza ad attività esercitata in territorio italiano mediante stabile organizzazione. Pertanto, i profitti di attività d'intermediazione, svolta personalmente e senza rilevanti apporti di capitale o lavoro altrui, si sottraggono a detta imposizione (salva restando la loro tassabilità, in base al n. 4 del citato art. 19 primo comma, come redditi di lavoro autonomo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)