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Sez. 5, Sentenza n. 10254 del 04/05/2007 (Rv. 598090 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Terreni agricoli - Atti traslativi a titolo oneroso in favore di imprenditori agricoli a titolo principale - Beneficio dell'aliquota ridotta - Decadenza ex art. 2 legge n. 36 del 1977 - Per mutamento di destinazione - Portata - Rivendita del terreno ad altro imprenditore agricolo - Inclusione.
Stato
decisa il 2007-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598090-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36 prevede che nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo, che avvenga entro dieci anni (portati poi a cinque) dal trasferimento, si decada dal beneficio fiscale dell'aliquota ridotta dell'8 per cento, applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale. Tale decadenza opera pure nel caso di rivendita del terreno ad altro imprenditore agricolo, dovendosi intendere per uso diverso da quello agricolo anche la vendita del terreno e volendo la norma che almeno per le previste annualità l'imprenditore agricolo acquirente eserciti direttamente l'attività agricola sul fondo acquistato.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)