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Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati

Testo in vigore al

Art. 70 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta', degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Art. 71 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 70

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati od ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Art. 72 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Art. 73 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72

1. Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorita' concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.

2. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Art. 74 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 73

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

3. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Art. 75 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 74

1. Nei casi indicati negli articoli 70 e 74, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siasi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non interiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 76 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000.

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.

Art. 77 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000.

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da, lire 100.000 a lire 500.000.

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli nella lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a L. 20.000.

Art. 78 D. L. 10 marzo 1246, n. 74, art. 77

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorrere a permettere a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000.

2. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

Art. 79 D. L. 10 mario 1946, n. 74, art. 16

1. Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal terzo comma dell'art. 12 e' punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'.

Art. 80 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16

1. L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.

Art. 81 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21

1. I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di etti all'art. 18 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.

Art. 82 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32

1. Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 78 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da L. 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 83 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35

1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 31 sono punire con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a L.

10.000.

Art. 84 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 32 od a quella di cui al 4° comma dell'art. 56, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata.

Art. 85 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.

2. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

Art. 86 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 87 D L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 16, 21, 31, 32, 35, 46, 59

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 79, 80, 81, 82, 84 e 86, si procede a giudizio direttissimo.

Art. 88 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 78

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisca il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita', e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci.

3. Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente decreto.

5. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Art. 89 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 79 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27

1. L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Art. 90 D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1 e 84 e L. 20 gennaio 1946, n. 6, artt. 1 e 27

1. L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati, senza giustificato motivo, e' esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.

2. Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" e' iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo.

3. L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve dame giustificazione al sindaco del comune e nelle cui liste elettorali e' iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto, dal terz'ultimo comma dell'art. 53 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.

4. Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso:

  1. 1) i ministri di qualsiasi culto;

  2. 2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;

  3. 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il giorno delle elezioni, in una localita' distante piu' di trenta chilometri dal luogo di votazione in conseguenza:

    1. a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del comune in cui sono iscritti;

    2. b) di obblighi di servizio rivile o militare;

    3. c) di necessita' inerenti alla propria professione, arte o mestiere;

    4. d) di altri gravi motivi.

  4. 4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.

5. La pubblicazione dell'elenco nell'albo comunale vale come notificazione personale.

6. Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti, gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del prefetto ha carattere definitivo.