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Sez. 1, Sentenza n. 12735 del 28/11/1992 (Rv. 479781 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo | Questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice - Sospensione del processo - Natura - Riassunzione - Termine - Natura.
Stato
decisa il 1992-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479781-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Prosecuzione del processo

La sospensione del procedimento, disposta per la pendenza di questione di legittimità costituzionale della norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, è di natura facoltativa, di modo che la riassunzione del procedimento stesso, dopo la definizione di detta questione da parte della Corte Costituzionale, non è soggetta a termine perentorio, in carenza di una specifica previsione, analoga a quella dettata dall'art. 297 primo comma cod. proc. civ. con esclusivo riferimento alla sospensione necessaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)