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Sez. 2, Sentenza n. 1369 del 26/04/1969 (Rv. 340096 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA IN PRIMO GRADO RELATIVA AI SOLI INTERESSI MORATORI - DOMANDA IN APPELLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATISI ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340096-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMANDA IN PRIMO GRADO RELATIVA AI SOLI INTERESSI MORATORI - DOMANDA IN APPELLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATISI ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, rispetto alle quali vige il principio nominalistico e tra le quali rientrano anche i crediti aventi per oggetto la retribuzione dovuta per prestazioni di lavoro, quando in primo grado siano stati specificamente richiesti soltanto gli interessi moratori (art.1224 cod.civ.), costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, la richiesta relativa al risarcimento dei maggiori danni per svalutazione monetaria verificatisi anteriormente alla sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)