Sez. 2, Sentenza n. 847 del 26/06/1972 Ud. (dep. 03/02/1973) Rv. 123061 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO ESEGUITO DALLA POLIZIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITA FONDATA UNICAMENTE SULL'ACCERTAMENTO DATTILOSCOPICO ESEGUITO DALLA POLIZIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Se il giudice del merito, per il principio del libero convincimento, puo assumere come elemento di prova per l'affermazione della responsabilita del soggetto al quale le impronte digitali sono state attribuite, anche il solo accertamento dattiloscopico eseguito dalla polizia scientifica, senza disporre necessariamente una perizia, e peraltro necessario che egli, con motivazione adeguata, valuti la correttezza del procedimento seguito dalla polizia per il rilevamento delle impronte e l'esattezza del giudizio d'identificazione, dimostrando di possedere egli stesso quelle particolari nozioni scientifiche e tecniche necessarie per un rigoroso ed efficace controllo dei rilievi eseguiti dalla polizia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)