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Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia

Testo in vigore al

Art. 15

1. La caccia e la uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorita' politica circondariale.

Art. 16

1. Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

  1. a) abbia compiuto il 16° anno di eta';

  2. b) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potesta' o del tutore;

  3. c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

Art. 17

1. Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellagione e' personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si puo' esercitare quella forma di caccia o di uccellagione per la quale e' rilasciato.

2. Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, il concessionario deve esserne munito, e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta, dalle leggi penali e di pubblica sicurezza.

3. E' ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o piu' persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza dal titolare.

Art. 18

1. La caccia puo' essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

2. L'uccellagione puo' essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al raccolo, bressanella potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

3. La presa degli animali nocivi e feroci puo' essere fatta anche con lacci, tagliuole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

4. E' sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

5. Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme

Art. 19

1. La caccia e la uccellagione sono permesse dal 15 agosto al 31 dicembre.

2. Ad altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare, l'apertura si effettua il 1° settembre.

3. L'uso dei cani da seguito e' ammesso dal 1° settembre al 31 dicembre.

4. La caccia col fucile anche con cani da seguito al cervo, daino, antilope, capra selvatica, capriolo, cinghiale, istrice e tasso, puo' essere esercitata dal 1° novembre al 31 gennaio.

5. Potra' anche esercitarsi la caccia col fucile:

  1. a) fino al 20 febbraio per il merlo;

  2. b) fino al 20 marzo per la beccaccia, tordo, tordo sassello, cesena, storno, allodola, colombaccio, colombella, corvi, cornacchie, nonche' agli uccelli di rapina diurni e notturni.

6. Potra' anche esercitarsi fino al 20 marzo, con reti a maglia larga, la cattura dei colombacci e degli storni;

  1. c) fino al 20 aprile per i palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia), limitatamente ai laghi, agli specchi d'acqua, agli acquitrini, sulle ripe, nelle valli, paludi e pianure.

7. Sino al 20 di aprile potra', altresi', esercitarsi la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga nelle localita' anzidette.

8. La caccia alle quaglie, col fucile, alla spiaggia del mare, sara' permessa dal 20 aprile al 20 maggio, entro la distanza di m. 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile.

9. Il Ministro per l'economia nazionale potra', con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati, per alcune specie di selvaggina, o forme di caccia o localita', quando cio' si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

10. La caccia agli animali feroci o nocivi puo' essere permessa anche nel periodo di divieto, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che stabilira' le modalita' per l'esercizio.

11. In via eccezionale potranno essere annoverati tra gli animali nocivi il tasso, il cinghiale ed il coniglio, nonche' gli aironi (Ardea purpurea e cinerea) e i marangoni.

12. E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. E' pero' consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse.

13. Il Ministro per l'economia nazionale puo' accordare permessi di cattura di storni e passeri, a scopo di protezione agraria.

Art. 20

1. Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia il porto di armi da caccia con cartucce a pallini e' consentito lungo le vie di comunicazione, nei campi di tiri a volo, e di prove sul terreno, Fuori delle dette vie e localita', l'arma non potra' essere portata che carica a palla o pallettoni.

2. Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia e' parimenti vietata la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione e il commercio della selvaggina, non destinata al ripopolamento od allevamento, ovvero che non debba servire da richiamo o zimbello.

3. E', pero', ammessa la introduzione nel Regno di selvaggina uccisa all'estero, purche', ad ogni capo introdotto, venga apposto un apposito contrassegno in piombo ad uno degli arti, se trattasi di quadrupedi, ed al becco se di volatili. Analogo contrassegno verra' applicato alla selvaggina uccisa nel Regno, ed esistente negli stabilimenti frigoriferi, al 5° giorno dalla chiusura della caccia.

4. Il trasporto da luogo a luogo, la detenzione e la vendita della selvaggina introdotta dall'estero, nel modo anzidetto, o conservata negli stabilimenti frigoriferi, sono consentiti, dopo il 5° giorno dalla chiusura della caccia, purche' la selvaggina contrassegnata, per ogni singolo capo, nel modo suindicato, sia sempre accompagnata dal documento doganale se proveniente dall'estero, e dalla bolletta rilasciata dal frigorifero, se uccisa nel Regno.

5. E', altresi', ammessa, dopo il 5° giorno dalla chiusura, la introduzione dall'estero di quaglie vive destinate alle prove sul terreno, purche' si osservino le norme prescritte per la introduzione, il trasporto e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento.

6. La selvaggina presa nelle localita' ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19, e nel periodo di godimento, non puo' essere trasportata in altra localita' del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimita' della cattura, rilasciato dalla autorita' politica del luogo di uccisione.

7. Il certificato e' valido, per giustificare la legittimita' del possesso fino a tutto il giorno 5° dalla data del rilascio, per il luogo di presa e fino a tutto il 10° giorno oltre i 100 chilometri.

8. La presa di uova, di nidi, e di piccoli nati e' sempre vietata, salvo che nelle bandite e nelle riserve ai rispettivi concessionari, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone.

9. Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'economia nazionale puo' accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

10. La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorita' prefettizia del luogo, dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quella del luogo dove la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

Art. 21

1. Ad eccezione delle localita' dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellagione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e corsi d'acqua sulla riva del mare e in mare.

2. Sono escluse le localita' ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

3. La caccia col fucile non puo' essere esercitata lungo le vie di comunicazione (ferroviarie, nazionali, provinciali e comunali).

4. La caccia stessa non puo' essere esercitata;

  1. a) a distanza minore di metri 100 dagli appostamenti temporanei di caccia o di aucupio;

  2. b) a distanza minore di metri 300 dagli appostamenti fissi di caccia o di aucupio.

5. La caccia e l'aucupio in appostamenti fissi non possono essere esercitati a distanza minore di m. 300 da altri appostamenti fissi di caccia o di aucupio.

6. Le distanze, di cui sopra, non si applicano per gli impianti fissi legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della presente legge.

7. Tanto la caccia che l'uccellagione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite.14

8. E' sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellagione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste.1

Art. 22

1. Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, e' soggetto alle seguenti limitazioni:

  1. a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei daini in Sardegna, dei cervi e dei caprioli e le femmine adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

  2. b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, gli orsi ed i camosci dell'Abruzzo, i mufloni e le marmotte. Per queste ultime il divieto e' limitato al periodo del letargo.

2. Nel territorio, pero', del Parco nazionale dell'Abruzzo e nei terreni limitrofi, ai quali la Commissione amministratrice del Parco abbia esteso il divieto, a' termini del comma 2° dell'art. 2 della legge 12 luglio 1922, n. 1512, la Commissione stessa puo' autorizzare la cattura ed uccisione degli orsi.

3. Il Ministro per l'economia nazionale puo' autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi, viventi fuori delle Reali riserve di caccia, e di mufloni, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

  1. c) divieto di catturare con reti la selvaggina nobile (mammiferi, tetraonidi, fagiani, pernici di qualsiasi specie e starne), salvo che nelle bandite e nelle riserve, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone ed alle condizioni che saranno stabilite, dal Ministro per l'economia nazionale, nel decreto di concessione;

  2. d) divieto di cacciare e di prendere le rondini di qualunque specie, i rondoni, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

  3. e) divieto di usare selvaggina nobile stanziale per i tiri a volo. L'uso, per questi ultimi, delle quaglie, dei verdoni e dei fringuelli e' consentito dal 15 agosto al 31 dicembre. Quello degli storni e dei passeri, e' consentito anche in tempo di divieto di caccia e di aucupio, purche' sia documentata la legittimita' della cattura, a' termini dell'art. 19.

4. Per le prove sul terreno potranno essere usate le quaglie, anche in epoca di chiusura, purche' risulti documentata la importazione di esse dall'estero.

5. Non dovra', peraltro, essere data facolta' di sparare a piu' del 25 per cento delle quaglie usate per le prove e non e', in nessun caso, ammesso il commercio delle quaglie uccise;

  1. f) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 4 MAGGIO 1924, N. 754, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 18 NOVEMBRE 1929, N. 2016, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 1930, N. 464;6

  2. g) divieto di usare, sia per la caccia che per la uccellagione, richiami accecati, ed ogni mezzo venefico ed inebriante;

  3. h) divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello in compagnia di piu' di 4 persone.

Art. 23

1. Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, chi e' munito del permesso, di cui all'articoli 15, e' autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

Art. 24

1. Agli effetti della presente legge, e' considerato esercizio di caccia o di uccellagione, non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne, di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellagione.

Art. 25

1. La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, e' affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica e della milizia nazionale, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardie caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle societa' dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del testo unico predetto, e a termini del R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.

2. Queste ultime, ed i corpi guardie caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresi', ottenere il riconoscimento del Ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinera' anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

Art. 26

1. Agli agenti preposti alla vigilanza e' vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Tale limitazione non si applica ai soci delle associazioni di cacciatori, registrate a norma della presente legge, che prestino volontario servizio di guardia giurata.

2. Le altre guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza possono essere volta a volta autorizzate dai loro superiori diretti, a cacciare determinata selvaggina, sempre che, per quanto riguarda le armi, siano autorizzate a portarle, ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza.

Art. 27

1. Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o alla uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento cli caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno, facolta' di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprieta' - escluse le abitazioni - ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 28

1. Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvezioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, senza indugio, alla autorita' giudiziaria competente.

2. All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellagione.

3. Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente localita' prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.

Art. 29

1. Gli agenti che accertano le contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la meta' dell'ammontare delle ammende stabilite dall'articolo 30 della presente legge, e la meta' del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

2. La predetta quota dovra' essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Art. 30

1. Salvo l'applicabilita' delle pene previste dal Codice penale e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

  1. a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 17, 19, 21 e nella lettera a) dell'articolo 22;

  2. b) l'ammenda da lire 200 a lire 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

2. Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati.

3. In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sara' triplicata nel minimo e nel massimo e si applichera' inoltre l'arresto sino a tre mesi.

4. Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina, o da uno degli agenti di cui all'art. 25, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

5. In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potra' essere inferiore ad un anno. L'agente sara' destituito.

Art. 31

1. Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione e del prodotto di esse, nonche' la revoca del permesso il quale non potra' nuovamente esser accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non siasi potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellagione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sara' raddoppiata.

2. La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, porta di diritto la revoca della concessione.

3. I permessi di caccia o di uccellagione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

Art. 32

1. Al Consiglio per i servizi dell'agricoltura. istituito col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, e' aggiunta una sezione, che avra' il compito di pronunciarsi sui ricorsi, di, cui all'articolo 36, e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sovra ogni questione in ordine alla quale il Ministro creda di udirla.

2. Dei componenti della sezione, quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle associazioni medesime.

3. Tranne quanto e' esplicitamente stabilito col presente articolo, valgono nei riguardi della sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25.

Art. 33

1. Alle scuole superiori di agricoltura e all'Istituto forestale di Firenze potra' essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

2. Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali che vogliono apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrino di averne l'attitudine.