Sez. 2, Sentenza n. 857 del 20/03/1972 (Rv. 357066 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - QUESTIONE ASSORBITA - CENSURA DI OMESSO ESAME - INAMMISSIBILITA - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE IN SEDE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - QUESTIONE ASSORBITA - CENSURA DI OMESSO ESAME - INAMMISSIBILITA - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE IN SEDE DI RINVIO.*
In relazione al mancato esame di una questione per assorbimento di essa non puo parlarsi di soccombenza e pertanto deve ritenersi che la parte manchi di interesse a dolersene in Sede di legittimita, salvo il diritto di riproporre la questione in Sede di rinvio. (Conf 2364'71, mass n 353278).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)