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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31817 del 15/11/2023 (Rv. 669476 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Sentenza assolutoria pronunciata in primo grado - Mancata impugnazione delle parti civili - Azione risarcitoria in sede civile - Effetto preclusivo - Esclusione. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669476-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

La mancata impugnazione delle parti civili della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado dal giudice penale, poi riformata con sentenza irrevocabile di condanna penale dell'imputato, su gravame del solo pubblico ministero, non determina alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione risarcitoria promossa nel successivo giudizio civile nei confronti del medesimo imputato, dovendo escludersi la formazione di una sorta di giudicato (implicito) di rinuncia alla pretesa civile e di improponibilità della relativa domanda in sede civile.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)