Sez. 4, Sentenza n. 27304 del 21/03/2017 Ud. (dep. 31/05/2017) Rv. 270187 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE | Corse automobilistiche - Obblighi incombenti sugli organizzatori - Intrinseca pericolosità dell'attività - Irrilevanza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità da sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità dell'organizzatore di un "rally" nel corso del quale un pilota era deceduto urtando contro una quercia posta sul margine della carreggiata, e non adeguatamente segnalata e delimitata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)