Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura
Testo in vigore al
Titolo I. Obiettivi della legge
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. E' istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:
a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;
b) favorire, attraverso una adeguata mobilita' dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilita' di terreni non piu' coltivati;
c) adeguare il livello di formazione generale-tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonche' dai principi fondamentali della presente legge.
2. Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonche' dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.
3. Si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto e settimo comma -, 24 - primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma - 33, 34, 37 - primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma -, 42, 44, 48 - primo comma - 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.
4. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perche' provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.
6. Fino a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni gia' contenute in leggi regionali vigenti purche' non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.
Art. 3
1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.
2. Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.
3. I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonche' le caratteristiche delle strutture agrarie.
Art. 4
1. I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalita' di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.
3. I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'.
4. Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.
Art. 5
1. Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge.
Titolo II. Autorizzazione di spesa
Art. 6
1. Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) un limite di impegno di lire 10 miliardi per lo esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;
b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;
c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;
d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per lo esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilita' aziendale ai sensi dell'articolo 29;
e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 30.
Art. 7
1. Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attivita' agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennita' per anticipata cessazione della attivita' agricola;
b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;
c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione, di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, istituita dall'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari.
Art. 8
1. Per le misure previste al titolo V della presente legge relative alla informazione socio-economica ed alla qualificazione Professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per lo svolgimento della attivita' di informazione socio-economica di cui ai successivi articoli 48 e 49;
b) lire 1 miliardo per l'esercizio 1974, lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978, per la concessione di aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 51;
c) lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1979 per l'assunzione di consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 60;
d) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4 miliardi per l'esercizio 1975, lire 6 miliardi per l'esercizio 1976, lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per lo svolgimento dell'attivita' di qualificazione professionale di cui agli articoli 55 e 56;
e) lire 300 milioni per l'esercizio 1974, lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per le spese concernenti la diramazione dei bollettini regionali previsti dall'articolo 54.
Art. 9
1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione di bollettini di cui all'articolo 54, terzo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonche' per le attivita' del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27.
Art. 10
1. E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975.
3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo III. Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole
Sezione I. Interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo
Art. 11
1. Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una piu' razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:
a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacita' professionale, si impegnino a tenere una contabilita' aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;
b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilita' specificati al successivo articolo 17.
2. Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.
Art. 12
1. Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
2. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
3. Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
4. Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
5. Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazione nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede.
Art. 13
1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreche' i soci ritraggano dalla attivita' aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attivita' aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.
2. In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilita' agraria.
3. Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreche' entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.
4. Sempreche' il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano puo' essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonche' le facolta' per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.
Art. 14
1. Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovra' essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sara' in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unita' lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attivita' nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.
2. Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione alla azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui e' titolare.
3. L'unita' lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.
4. Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sara' ultimato.
5. In particolare esso dovra' contenere i seguenti elementi:
a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformita' delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12;
b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o lo eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto.
Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovra' essere prodotto il contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto "ultraquindicennale" da un organismo fondiario ai sensi del successivo, titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che e' disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovra' essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.
6. La durata del piano di regola non puo' eccedere i sei anni.
7. Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano puo' essere prolungata fino ad un massimo di nove anni.
Art. 15
1. Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:
1) concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 18;
2) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;
3) cessione, in proprieta' o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attivita' agricola di cui al successivo titolo IV;
4) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.
2. Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.
3. L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprieta' o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attivita' agricola mediante diretti rapporti, puo' rivolgersi all'organismo di intervento fondiario - di cui al successivo articolo 39 - per ottenere in proprieta' o in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.
4. Gli enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.
Art. 16
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.
Art. 17
1. Come livelli di comparabilita' fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli (al netto degli oneri sociali) determinate dall'ISTAT.
2. Tali livelli vengono modificati per gli anni successivi al 1973 sulla base delle analoghe serie delle retribuzioni medie extra-agricole all'uopo determinate dall'ISTAT.
3. Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilita' sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolati dall'ISTAT, per provincia o, in mancanza, per regione.
4. I dati sulle retribuzioni medie pro capite sopraindicati verranno comunicati dall'ISTAT al Ministero della agricoltura e delle foreste e alle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.
5. Gli indici e i dati determinati dall'ISTAT in base a quanto previsto nei precedenti commi saranno resi noti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Per la determinazione del reddito degli addetti alla azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:
1) durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;
2) remunerazione del capitale proprio utilizzato nella azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;
3) per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.
7. Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento puo' essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attivita' extra-agricola, secondo quanto previsto dall'articolo 4 paragrafo 4, lettera b), della direttiva n. 159 del 1972.
8. Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di redditivita' pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti in ciascuna regione.
9. Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con le regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le modalita' per l'individuazione delle aziende di riferimento nei differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi.
10. A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stipulera' con l'istituto nazionale di economia agraria (INEA) specifiche convenzioni.
11. I modelli avranno valore per un triennio dalla data della loro pubblicazione.
Art. 18
1. Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalita' dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unita' di conto per ogni unita' lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda.
2. Il concorso nel pagamento degli interessi non puo' superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
3. In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati a norma delle vigenti leggi.
4. La quota di concorso per ciascun mutuo e' corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualita' o semestralita' relative. Il concorso negli interessi e' ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Consequentemente il mutuatario corrispondera' all'istituto mutuante la differenza tra l'annualita' o semestralita' dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.